Informazione e Confronto per Educatori
Claudio scrive
Ho appena letto che nelle assegnazioni provvisorie potrei utilizzare la precedenza anche per assistere mia suocera. Sono coniugato e ho due figli. Io risiedo a Milano con mia moglie, posso quindi chiedere assegnazione provvisoria utilizzando la precedenza per assistere mia suocera che vive in Sicilia?
Può partecipare all’assegnazione provvisoria, provinciale o interprovinciale, tutto il personale docente assunto a tempo indeterminato (anche con la sola nomina giuridica) per i soli motivi previsti dall’art. 7 comma 1 del CCNI 2019/22 e di seguito indicati:
Nelle assegnazioni provvisorie all’assistenza al proprio figlio, al coniuge, al genitore è aggiunta la possibilità di assistenza al:
Rimane anche intatta la possibilità di ottenere la precedenza da parte di chi esercita la tutela legale.
È utile ricordare che per i parenti e affini del terzo grado è possibile riconoscere la precedenza al docente che assiste il disabile SOLO qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore).
Il collega che scrive pone una questione su cui in tanti commettono un errore quando pensano che dal momento che la precedenza per assistenza al parente o all’affine disabile in situazione di gravità è prevista dall’art 8 del CCNI, basti solo appunto essere l’unico referente in grado di occuparsene senza altro vincolo.
Invece così non è.
Infatti, per poter fruire dei una delle precedenze di cui all’art. 8 bisogna necessariamente possedere uno dei requisiti indicati all’art. 7 comma 1.
Nel caso di Claudio e di precedenza per la suocera è quindi necessaria la convivenza con quest’ultima (purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica) in quanto il requisito della convivenza affinché ci si possa ricongiungere con i parenti o gli affini è un vincolo ben preciso, e di conseguenza solo in questo caso si può rientrare in uno dei motivi richiesti affinché si possa richiedere assegnazione provvisoria, dopodiché, soddisfatto tale requisito, si potrà beneficiare della precedenza per assistenza.
In conclusione senza il requisito della convivenza Claudio, che è infatti residente con la sola moglie, non può fruire della precedenza per il semplice motivo che non ha diritto di inoltrare domanda di assegnazione provvisoria per ricongiungersi alla suocera.
In ultimo ricordo che tale discorso vale anche per le altre precedenze (es. mandato amministrativo) per cui a “monte” ci deve essere il motivo di ricongiungimento.
E’ bene sempre leggere attentamente il contratto (prima di leggere siti non specializzati) e informarsi da personale esperto prima di commettere errori.
L’articolo Assegnazioni provvisorie: la precedenza per assistere parenti e affini disabili è possibile solo in un caso. Ecco quale. sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
Fonte Orizzonte Scuola
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