Informazione e Confronto per Educatori
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta dal personale a tempo indeterminato, assunto con decorrenza giuridica antecedente al 2019/20, tuttavia è prevista un’eccezione.
L’articolo 7, comma 2, del CCNI 2019/22 sulle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni dispone che possono partecipare all’assegnazione provvisoria i docenti assunti con decorrenza giuridica antecedente all’anno scolastico per il quale si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, quindi prima del 2019/20.
Lo stesso articolo detta, inoltre, che l’assegnazione non può essere disposta neo confronti del personale assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente all’inizio dell’anno scolastico 2019/20 ovvero 2020/21 e 2021/22, fatto salvo per i docenti che sono stati assunti con DDG 85/2018.
Per i docenti, che hanno svolto nel corso del 2018/19 il percorso annuale FIT al termine del quale sono assunti in ruolo, è dunque prevista un’eccezione. Tali docenti, pur non essendo ancora di ruolo in quanto lo saranno a partire dal 1° settembre 2019, potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria, fermo restando i motivi per cui si può chiedere il predetto movimento:
La domanda, diversamente dal resto dei docenti, sarà presentata in modalità cartacea, secondo il modello fornito dal Miur:
Le operazioni di assegnazione provvisoria dei succitati docenti si collocano alla fine della sequenza operativa indicata nell’Allegato 1 al CCNI e che disciplina l’ordine dei movimenti.
Si tratta dell’operazione n. 42 della citata sequenza.
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Fonte Orizzonte Scuola
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