Assegnazione provvisoria in altro grado di istruzione: non è previsto anno di prova

Una lettrice ci scrive:

Sono un’insegnante di ruolo della scuola dell’infanzia. Ho l’abilitazione anche per la scuola primaria e vorrei chiedere l’assegnazione provvisoria per questo ordine di scuola, posso farlo? Nel caso dovrei fare l’anno di prova?”

 L’assegnazione provvisoria può essere chiesta oltre che nella classe di concorso/posto di titolarità anche per altre classi di concorso/posti  e diverso grado di istruzione, come domanda aggiuntiva rispetto alla classe di concorso/posto di titolarità

Requisiti necessari

Per chiedere assegnazione provvisoria in altra classe di concorso/posto e altro grado di istruzione il docente deve possedere i seguenti requisiti:

  • essere in possesso del titolo necessario per la mobilità professionale
  • aver superato l’anno di prova nella classe di concorso/posto e ruolo di appartenenza

Riferimenti normativi

I riferimenti normativi sono rappresentati dall’art.7 del CCNI sulla mobilità annuale, dove, per il primo requisito indicato, si stabilisce quanto segue nel comma 4:

“L’assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 4 del C.C.N.I. 6.3.2019, ovvero per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo di specializzazione, fatto salvo il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato [….]”

Per il secondo requisito indicato, si stabilisce quanto segue nel comma 5:

Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico 2019/20 [….]”

Assegnazione provvisoria in altro grado di istruzione: non è previsto anno di prova

Il docente che ottiene l’assegnazione provvisoria in altro grado di istruzione non è tenuto a svolgere l’anno di prova che rappresenta un obbligo esclusivamente per i docenti neo-immessi in ruolo e per coloro che ottengono il passaggio di ruolo

Il docente che svolge l’anno di prova risulta, quindi, titolare nel grado di istruzione in cui è tenuto a svolgerlo, fatta eccezione per coloro che “ritornano” in un grado di istruzione nel quale risultavano in ruolo precedentemente e dove hanno già superato l’anno di prova. Questo perché l’anno di prova si sostiene solo una volta per ogni ordine di scuola

La nostra lettrice, quindi,  titolare nella scuola dell’Infanzia, se otterrà l’assegnazione nella scuola Primaria, non modificherà la sua titolarità che rimarrà nell’Infanzia e, conseguentemente, non dovrà svolgere l’anno di prova  in quanto non titolare nella Primaria

Tutto sulla mobilità annuale 2019/20

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Fonte Orizzonte Scuola

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