Informazione e Confronto per Educatori
Una lettrice ci scrive:
“Chi ottiene il passaggio di ruolo da sostegno I grado a sostegno II grado può fare domanda di assegnazione provvisoria e svolgere l’anno di prova nella scuola di assegnazione?”
Il docente che ottiene il passaggio di ruolo, se possiede i requisiti indicati nell’art.7 del CCNI sulla mobilità annuale, potrà chiedere assegnazione provvisoria, ma dovendo svolgere l’anno di prova, potrà farlo solo nel grado di istruzione di titolarità
Come stabilisce il DM n.850/2015 sono tenuti a svolgere l’anno di prova e formazione nella sua interezza i seguenti docenti:
Non sono obbligati, invece, a svolgere l’anno di prova i docenti che ottengono il passaggio di ruolo in un grado di istruzione dove lo hanno già svolto e superato, poiché il periodo di prova si sostiene una sola volta per ogni ordine di scuola.
Il docente che, soddisfatto nella richiesta di passaggio di ruolo, si trova nelle condizioni di dover sostenere l’anno di prova nel nuovo grado di titolarità, potrà chiedere assegnazione provvisoria solo nel grado di istruzione nel quale risulterà titolare il prossimo anno scolastico 2019/20, con decorrenza 1 settembre 2019, in sintonia con quanto stabilisce l’art.7 comma 5 del CCNI:
“Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico 2019/20 ovvero 2020/21 ovvero 2021/22”
La nostra lettrice, quindi, avendo ottenuto il passaggio di ruolo da sostegno I grado a sostegno II grado, se possiede i requisiti per l’assegnazione provvisoria, potrà presentare domanda solo sul sostegno per il II grado, dove risulterà titolare nel prossimo anno scolastico.
Se otterrà il movimento annuale richiesto svolgerà l’anno di prova e formazione nella scuola assegnata.
Si ritiene importante sottolineare che la nostra lettrice non potrà chiedere assegnazione provvisoria su materia in quanto il passaggio di ruolo sul sostegno ha determinato un nuovo vincolo quinquennale sul sostegno con decorrenza 2019/20 e non potrà partecipare alla mobilità per posto comune nei prossimi cinque anni
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Fonte Orizzonte Scuola
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