Informazione e Confronto per Educatori
Ci chiede una nostra lettrice:
Salve, mi chiamo … La mia preside continua però a sostenere che se mi metto in astensione obbligatoria non potrò presentarmi il 27 giugno per la commissione di valutazione. Considerato che sono su sostegno infanzia.
Posso avere normative da mostrarle in merito affinché si senta tranquilla? Io non ho una complicanza di gestazione ma ho solo timore di lavorare con i bambini di 3/5 anni. Attendo vostro aiuto
Rispondiamo al quesito della nostra lettrice, ricordando in merito quanto previsto dal DM 850/2015 e dal telex del MPI n. 357/1984.
Il percorso formativo, che svolgono i docenti in anno di formazione e prova o con passaggio di ruolo, è articolato in:
Le attività hanno una durata complessiva di 50 ore. Di seguito le singole attività e le ore destinate a ciascuna di esse:
Il superamento del periodo di formazione e di prova, pur avendo svolto le succitate attività, è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.
I succitati giorni costituiscono la condizione necessaria per accedere al colloquio finale e quindi per il superamento dell’anno di formazione e prova.
Svolte le attività sopra riportate e il servizio richiesto ai fini del superamento dell’anno di prova, il docente interessato sosterrà il colloquio innanzi al comitato di valutazione.
Rispondendo alla nostra lettrice, possiamo affermare che pure essendo in astensione obbligatoria, la stessa potrà sostenere il colloquio per il superamento dell’anno di prova. Al riguardo riportiamo un telex del MPI del 1984:
“La lavoratrice madre in congedo di maternità che abbia compiuto i 180 giorni di servizio nell’anno scolastico, può sostenere la discussione della relazione finale col Comitato per la valutazione del servizio anche in periodo di congedo di maternità, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, al fine di veder definito il superamento dell’anno di formazione con la relazione del Capo d’istituto.”.
Nel telex, essendo lo stesso precedente al DM 850/2015 non si parla di portfolio e di 120 giorni di servizio, tuttavia a nostro parere si può applicare al caso della docente, fermo restando che il medico di fiducia la autorizzi a sostenere il colloquio.
Aggiungiamo, inoltre, che la docente potrebbe superare l’anno di prova pur non presentandosi innanzi al Comitato per il colloquio, come leggiamo nell’articolo 13/2 del succitato DM 850/2015:
[…] L’assenza al colloquio, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l’espressione del parere
Considerato che il dirigente scolastico decide sul superamento o meno dell’ano di prova sulla base del parere del Comitato e di tutta la documentazione prodotta dal docente da tutor, è chiaro che l’assenza al colloquio non pregiudica il superamento dell’anno di formazione e prova.
L’articolo Anno prova neoassunti, docente in maternità sostiene colloquio finale? Se assente può superarlo comunque sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
Fonte Orizzonte Scuola
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