Informazione e Confronto per Educatori
Una lettrice ci chiede: Salve sono una docente entrata in ruolo nel 2007 come insegnante di Scuola primaria a Treviso. Nel 2011 ottengo il passaggio all’infanzia in provincia di Ragusa. Quest’ anno per passaggio ritorno al mio ruolo di origine cioè primaria. Secondo la normativa non dovrei fare l’anno di formazione ma la segreteria mi ha assegnato un tutor dove mi dice che non devo sostenere le ore on line ma comunque sono in anno di prova. Vorrei chiarezza in merito per capire i miei doveri. Infinite grazie.
Sono tenuti a svolgere l’anno di prova e formazione, leggiamo nell’articolo 2 del DM 850/2015:
a. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo
indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;
b. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono
da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
c. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.
Stando al DM 850, dunque, i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo sono tenuti a svolgere l’anno di prova e formazione.
La circolare n. 39533 del 4 settembre 2019, che fornisce indicazioni in merito allo svolgimento dell’anno di prova e formazione per l’a.s. 2019/20, precisa chi non deve svolgere l’anno di prova.
Non devono svolgere il periodo di prova i docenti:
La nostra lettrice, stando al quesito posto, ha già svolto il periodo di formazione e prova nella scuola primaria, grado di istruzione nel quale, dopo il passaggio all’infanzia, ha ottenuto il passaggio di ruolo.
Stando a quanto sopra riportato (vedi punto 2), non deve svolgere l’anno di prova, pertanto non si comprende il motivo per cui le debba essere assegnato un tutor, cosa questa non prevista.
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Fonte Orizzonte Scuola
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