Informazione e Confronto per Educatori
Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera e-ter, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute, a partire dal 1°gennaio 2018, “in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato“.
La detrazione spetta inoltre per le spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.
Si considerano strumenti compensativi gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria.
Nello specifico, tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa:
L’Agenzia delle entrate chiarisce che “Si considerano sussidi tecnici ed
informatici le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso alla informazione e alla cultura“.
Per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in possesso di:
L’articolo Alunni con DSA, strumenti compensativi: quando spetta la detrazione spese. Documentazione sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
Fonte Orizzonte Scuola
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