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ed infatti a ben vedere contrariamente all’indirizzo intrapreso precedentemente dalla sezione che aveva ritenuto la questione matura per una decisione con sentenza breve, tale ordinanza manifesta certamente seri dubbi sulla fondatezza della tesi del MIUR circa la inidoneità dei titoli acquisiti in Romania ai fini abilitanti; il Collegio infatti, a seguito della discussione del 16 luglio 2019 nella quale la difesa ha sostenuto, tra l’altro, la erronea applicazione al caso di specie della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea C- 110 del 2001 sentenza Thenah Durez del 2003 e sentenza Hannes Preindl C-675 del 2017 , menzionate nelle prime pronunce della III° sez. BIS, poichè si riferiscono esclusivamente alla professione medico-chirurgica a cui si applica il meccanismo di “ riconoscimento automatico e incondizionato dei titoli, a differenza di quanto previsto per la professione docente , circostanza peraltro confermata dallo stesso avviso 5636/2019 del MIUR il Presidente della Sez. III Bis, in controtendenza con le pronunce negative di questi giorni, ha rinviato al 1 agosto 2019 l’udienza di decisione, “ritenuto necessario che il MIUR chiarisca se il ricorrente possa insegnare in Romania con il titolo conseguito, ha ordinando allo stesso il deposito di una relazione a chiarimento entro 15 giorni.
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Fonte Orizzonte Scuola
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